Nulla osta al rilascio di copia dei verbali degli incidenti stradali

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A seguito di un incidente stradale ovvero di rilievo di reati previsti dal codice della strada, gli interessati possono richiedere, all’organo di polizia intervenuto, le informazioni relative a:

  • – modalità dell’eventuale incidente
  • – residenza e domicilio delle parti
  • – copertura assicurativa dei veicoli
  • – dati di individuazione di questi ultimi
  • – rapporto della polizia giudiziaria contenente informazioni pertinenti agli eventuali illeciti amministrativi contestati

Per l’ottenimento di tali informazioni (utili anche a fini assicurativi), allorché sia stato instaurato un procedimento penale e si versi nella fase delle indagini preliminari, viene richiesto al Procuratore della Repubblica il nulla osta alla loro ostensione.

I soggetti interessati ad acquisire le predette informazioni possono essere:

  • – I cittadini coinvolti nell’incidente
  • – I proprietari dei veicoli coinvolti o loro delegati
  • – Le agenzie delle Compagnie di Assicurazione dei veicoli coinvolti e le agenzie di investigazioni da loro specificamente delegate per iscritto
  • – Gli avvocati delegati dalle parti di cui ai punti precedenti

Si ritiene, tuttavia, che tale richiesta non sia sempre necessaria e sarebbe sufficiente per gli interessati ottenerne le copie direttamente dalla polizia giudiziaria intervenuta, operazione per la quale, di norma, non sussistono ragioni investigative di carattere ostativo.

In particolare:

  • – non è necessario richiedere il nulla osta in riferimento ai procedimenti iscritti e in fase d’indagine preliminare relativi ai reati di cui agli artt. 590, 590 bis c.p. (quand’anche vi siano feriti purché non in prognosi riservata o con prognosi riservata già risolta) e ai reati di cui   agli artt. artt. 186, 187 CdS, gli interessati possono richiedere direttamente alle Forze dell’ordine intervenute il rilascio di copia dei verbali di accertamento e sopralluogo della polizia intervenuta sul luogo del sinistro in quanto utili a fini assicurativi;
  • – è necessario, invece, richiedere il nulla osta (in ragione dell’esigenza connessa a più complesse attività d’indagine) in riferimento ai reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. con prognosi riservata e ai connessi eventuali reati previsti dal codice della strada (solitamente come aggravanti dei primi);
  • – la polizia giudiziaria non potrà tuttavia provvedere al rilascio degli atti richiesti direttamente dall’interessato nell’ipotesi in cui abbia in corso di evasione deleghe impartite dall’autorità giudiziaria.

In riferimento ai reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. con prognosi riservata e nei casi in cui la polizia giudiziaria abbia declinato l’ostensione degli atti avendo in corso l’evasione di deleghe impartite dall’autorità giudiziaria, è necessario che gli interessati (come sopra individuati) si attivino per l’ottenimento del nulla osta, con richiesta che può essere alternativamente inoltrata come segue:

– per posta ordinaria alla Procura della Repubblica – Registro Generale – Viale Alessandro Guidoni 61, Firenze, allegando marca da bollo da € 3,92 + busta preaffrancata e indirizzata per la risposta;

– alla pec prot.procura.firenze@giustiziacert.it, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti di cancelleria previsti (euro 3,92) su PST

Nel caso di presentazione da parte di terzi (es.: avvocati, agenzie) la richiesta dovrà essere corredata da delega o comunque un valido titolo alla richiesta, oltre alla fotocopia del documento di identità del delegato e del delegante.

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