Reati da codice rosso

Sulla G.U. n. 173 del 25 luglio 2019 è stata pubblicata La Legge 19 luglio 2019, n. 69 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, che ha vigenza dal 9 agosto 2019. Il testo ha introdotto incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale, volte a innovare e modificare la disciplina in tema di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. E stato oggetto di ampliamento attraverso il Disegno di legge n. 923/2023 (“Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”), il c.d. “ddl Roccella”.

Sommario
• Misure procedurali
• Misure cautelari e di prevenzione
• Nuovi reati
• Sanzioni
• Termini e aggravanti

Misure procedurali
Tra le novità in ambito procedurale, le misure introdotte hanno lo scopo di accelerare l’adozione di misure di protezione dirette a evitare che alcune tipologie di reato, i c.d. reati spia, degenerino in crimini violenti: in questa categoria vi sono, ad esempio, gli atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia, le violenze sessuali. Inoltre, il Codice Rosso mira ad accelerare l’inizio del procedimento penale per queste fattispecie di reato. Tra queste:

  • la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, la riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;
  • il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa;
  • gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono essere compiuti senza ritardo.

Misure cautelari e di prevenzione
Il Codice rosso prevede l’applicazione delle misure di prevenzione disciplinate dal Codice antimafia: in particolare, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, l’ammonimento e l’avviso orale, di competenza del Questore; le misure di prevenzione di natura giurisdizionale invece comprendono la sorveglianza speciale, l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale ed il divieto di soggiorno in determinate località.
Le misure cautelari applicabili sono disciplinate dagli artt. 281-290 c.p.p. La normativa è intervenuta, in particolare, sul divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantirne il rispetto anche tramite procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico, e ha introdotto un nuovo reato che punisce proprio la violazione delle misure cautelar! coercitive.
IL Disegno di Legge n. 923/2023 ha rafforzato le misure di prevenzione e velocizzato i procedimenti in tema di violenza di genere, anche in fase cautelare.

Le fattispecie di reato
I reati compresi nel Codice Rosso sono soggetti a querela da parte della persona offesa o procedibili d’ufficio; ciò significa che, in caso di ripensamento da parte del querelante, il procedimento penale proseguirà ugualmente.
La Legge in questione inserisce poi ben quattro nuovi reati:

  • il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5miLa a 15mila euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonda a sua volta per provocare un danno agli interessati.
  • il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a quattordici anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena prevista è l’ergastolo;
  • il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  • violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Sanzioni
Le sanzioni già previste dal codice penate sono state aggravate:

  • il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;
  • gli atti persecutori passano da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;
  • La violenza sessuale passa da sei a dodici anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;
  • la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di Otto e un massimo di quattordici, prima era punita col minimo di sei e il massimo di dodici.

Termini e aggravanti
In relazione alla violenza sessuale, il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela viene esteso a dodici mesi.
In materia di aggravanti, oltre a inasprire quelle previste nel caso in cui la violenza sessuale sia commessa in danno di un minore di età, ne introduce una per il delitto di atti sessuali con minorenne quando gli atti sono compiuti con individui minori di 14 anni in cambio di denaro o qualsiasi altra utilità. Nel c.d. revenge porn, la fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti informatici. Nel reato di costrizione o induzione al matrimonio, quando il reato è commesso a danno di minori o quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia, la fattispecie si aggrava. Nell’omicidio, infine, viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

AGGIORNAMENTI

Decreto 2 dicembre 2024: Reddito di libertà per le donne vittime di violenza