Deposito istanze concessione di misure alternative alla detenzione

Il servizio gestisce la ricezione delle istanze per la concessione di misure alternative alla detenzione che il condannato (o il suo difensore) deposita dopo l’avvenuta notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione. CONTATTI E UFFICI


A COSA SERVE
Il servizio gestisce le istanze per la concessione delle seguenti misure alternative alla detenzione:
– affidamento in prova al Servizio Sociale, ex art. 47 O.P.;
– affidamento in prova al Servizio Sociale in casi particolari, ex art. 94 T.U. 309/90;
-sospensione della pena detentiva ex art. 90 T.U. 309/90;
– detenzione domiciliare, ex art. 47 ter e seguenti O.P.;
– semilibertà, ex art. 50 O.P..
L’istanza deve essere depositata necessariamente entro 30 giorni dalla data dell’ultima notifica

CHI PUO’ RICHIEDERLO
– Il condannato che ha ricevuto notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione
– Il suo difensore

COSA FARE PER RICHIEDERLO
Occorre essere destinatario di una notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione.
È necessario presentare la seguente documentazione:
Se la richiesta è presentata dall’interessato:
– Domanda in carta libera
– Carta d’identità in corso di validità
– Eventuali documenti a supporto della richiesta (es. se si richiede la concessione di pena alternativa per motivi di salute sarà necessario allegare gli attestati prodotti dalla struttura ospedaliera, ecc.)
Se presentata dal legale:
– Domanda in carta libera firmata dal richiedente
– Fotocopia documento di identità dell’interessato
– Atto di nomina a difensore

MODALITA’ DI DEPOSITO:
Trasmissione per pec, al seguente indirizzo: depositoattipenali3.procura.firenze@giustziacert.it (l’istanza deve essere sottoscritta con firma digitale certificata)
Deposito cartaceo presso la segreteria dell’Ufficio esecuzioni penali
Trasmissione per posta ordinaria (solo per il condannato)

ASSISTENZA LEGALE
Non è necessaria

COSTI
Esente da costi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 656 comma 5 c.p.p., Art. 47 e segg. dell’ordinamento penitenziario