Casellario Giudiziale

Il Casellario giudiziale consiste in un’anagrafe giudiziaria ove vengono annotati vari provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa, riferiti a soggetti determinati. CONTATTI UFFICIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE


CHE COSA E’

Il funzionamento dell’ufficio è così regolamentato:
– si accede di persona solo per richiedere certificati urgenti, pagando i relativi diritti maggiorati, con ritiro entro tre giorni lavorativi;
– i certificati non urgenti dovranno invece essere richiesti solamente accedendo al servizio on-line del Ministero della Giustizia;
– le richieste di certificati del casellario richiesti ex art. 25 bis D.P.R. 313/2002 dal datore di lavoro per conto di A.S.D. o S.S.D. andranno presentate direttamente allo sportello utilizzando il modello presente nella sezione modulistica. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: copia del documento di identità del datore di lavoro/legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica; copia del documento d’identità dell’interessato e visura camerale o documento equipollente della società sportiva e iscrizione al registro del C.O.N.I.. In caso di richieste relative a più nominativi, si prega di utilizzare un unico modulo di richiesta, allegando un elenco con i dati anagrafici dei soggetti interessati dalla certificazione.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13:30 con un’apertura pomeridiana il martedì dalle ore 14:15 alle ore 16:45 . I numeri dell’eliminacode saranno erogati al mattino dalle ore 09.30 fino alle ore 12:00 e nel pomeriggio di apertura dalle ore 14.30 fino alle ore 15:30.
N.B. Non tenere conto ai fini dell’orario di ritiro dei certificati on line della mail di ricevuta che non è generata dall’ufficio del Casellario.

E’ necessario munirsi di numero all’eliminacode SIA PER LA RICHIESTA DEI CERTIFICATI URGENTI CHE PER IL RITIRO DEI CERTIFICATI PRENOTATI ON LINE (NON URGENTI). 

I certificati prenotati on line (non urgenti) non si ritirano il venerdì.

MODALITA’ DI RICHIESTA E RILASCIO DEI CERTIFICATI I certificati possono essere richiesti secondo le seguenti modalità:

RICHIESTE URGENTI (evase entro tre giorni dalla richiesta): recandosi di persona allo sportello durante gli orari di apertura, consegnando i moduli di richiesta corredati dalla copia del documento di riconoscimento (carta d’identità per cittadini comunitari e, in più, passaporto o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari). Per il ritiro recarsi direttamente allo sportello numero uno, presentando la ricevuta rilasciata dall’Ufficio. Si potranno richiedere fino ad un massimo di 4 certificati al giorno. Per ritirare un numero maggiore di 4 certificati, occorrerà scrivere all’indirizzo e-mail casellario.procura.firenze@giustizia.it per prendere un appuntamento.

RICHIESTE NON URGENTI (evase dopo cinque giorni lavorativi dalla richiesta):

1. ricorrendo ai servizi on-line del Ministero della Giustizia: si dovrà accedere al servizio direttamente dal seguente indirizzo: https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/prenotacertificato ricordandosi di allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente (carta d’identità per cittadini comunitari e, in più, passaporto o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari) e, nel caso di delega, anche del delegato. Il ritiro sarà possibile dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della richiesta, muniti delle necessarie marche da bollo, dell’eventuale delega firmata e dell’originale della prenotazione. Si ricorda che sarà possibile ritirare la prenotazione entro 30 giorni dalla richiesta della stessa.

2. Per le richieste che hanno ad oggetto il rilascio di un numero di certificati superiore a 10 si dovrà richiedere un appuntamento ricorrendo al servizio e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria casellario.procura.firenze@giustizia.it. Per le richieste che hanno ad oggetto il rilascio di un numero di certificati inferiore o uguale a 10 si rimanda alla procedura online del Ministero della Giustizia riportata al punto numero 1.

3. Per le richieste che riguardano il certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, la visura delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e del certificato dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, l’istanza dovrà essere presentata direttamente allo sportello.
A decorrere dal 1 ottobre 2024, il ritiro potrà essere effettuato tutti i giorni negli orari di apertura dello sportello tranne che nella giornata del venerdì.
Richieste online:
– effettuate di lunedì, ritiro dal giovedì successivo.
– effettuate da martedì, ritiro dal lunedì successivo.

Restano invariati tutti gli altri servizi.

AVVERTENZA IN MERITO ALLA CONSEGNA DEI CERTIFICATI
Si ricorda agli utenti che la consegna dei certificati potrà essere effettuata solamente:
– ai diretti interessati muniti di documento di identità in corso di validità;
– ai soggetti muniti di delega formale da parte dell’interessato, scritta e firmata da quest’ultimo, con allegata copia del documento di identità del delegante e del delegato;
– agli avvocati muniti di delega o procura speciale (quest’ultima, nel caso di ritiro da parte di collaboratori di studio, deve espressamente prevedere tale possibilità).
Non verrà ritenuta idonea da parte di alcuno la presentazione di eventuali subdeleghe.

CERTIFICATI CHE SI RICHIEDONO AL CASELLARIO
Certificato del Casellario Giudiziale: consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona;
visura del Casellario, esente da bollo e diritti;
certificato dei Carichi Pendenti, consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione; N.B.: In attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato e riporta i procedimenti pendenti presso detto ufficio nonché quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia (DDA), di cui ha ricevuto comunicazione. Non sussistono comunque divieti al rilascio da parte di una Procura diversa da quella di residenza, in tal caso il certificato riporterà i soli procedimenti pendenti presso il relativo Tribunale.
certificato delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato, riporta i provvedimenti di condanna a carico di un ente, per reati commessi da suoi organi o preposti;
visura delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato, esente da bollo e diritti;
certificato dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
La richiesta dei certificati relativi all’anagrafe delle sanzioni amministrative deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o tramite delegato. Alla richiesta dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento di riconoscimento del rappresentante legale e copia della visura camerale nelle parti da cui risultino i dati essenziali della società e la rappresentanza legale.

N.B. A NORMA DELLA L. 183/2011, ART. 15 E DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.R. 445/2000 (ARTT. 43, 44BIS E 72): LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLE PA IN ORDINE A STATI, QUALITA’ PERSONALI E FATTI SONO VALIDE E UTILIZZABILI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI, MENTRE NEI RAPPORTI CON LA PA E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI TALI CERTIFICATI SONO SEMPRE SOSTITUITI DA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE O DA ATTI DI NOTORIETA’. DAL 1 GENNAIO 2012 LE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI NON POSSONO PIU’ ACCETTARLI NE’ RICHIEDERLI: LA RICHIESTA E L’ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI COSTITUISCONO VIOLAZIONE DEI DOVERI D’UFFICIO E SONO PALESAMENTE ILLEGITTIME.

Si ricorda che la deroga alle norme generali, in materia di autocertificazione, sopra richiamate vale solo per i documenti richiesti nell’ambito delle procedure previste dal Testo Unico Immigrazione, come ad esempio per le domande di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno. Ne consegue che, al di fuori di tali procedimenti, anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono utilizzare in Italia le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, senza richiedere i certificati al casellario, a condizione che la dichiarazione sostitutiva si riferisca a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Tutti i certificati hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio.

COSTO E TEMPI DI RILASCIO DEI CERTIFICATI
Il costo di tutti i certificati rilasciati dall’ufficio, fatte salve le esenzioni, è il seguente:
per richieste senza urgenza (certificato rilasciato dopo cinque giorni lavorativi ed entro 30 giorni dalla richiesta): nr. 1 marca da bollo da € 19,92 per ogni certificato fino a tre pagine. N.B. per ogni ulteriore pagina di certificato, superiore alla terza, dovrà essere applicata una marca da bollo da 16 euro in conformità alle indicazioni del Ministero della Giustizia in applicazione dell’art. 5 D.P.R. 642/1972 e dell’art. 1 del suo allegato A.
per richieste con urgenza (consegna del certificato entro tre giorni lavorativi): nr. 1 marca da bollo da € 23,84 per ogni certificato. N.B. per ogni ulteriore pagina di certificato, superiore alla terza, dovrà essere applicata una marca da bollo da 16 euro in conformita’ alle indicazioni del Ministero della Giustizia in applicazione dell’art. 5 D.P.R. 642/1972 e dell’art. 1 del suo allegato A. Unica eccezione in relazione alle tempistiche sopra indicate è quella relativa al Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, il rilascio avverrà dopo 7 giorni lavorativi successivi alla data di richiesta.
Si segnala che il rilascio del certificato è invece GRATUITO (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificazione) quando è richiesto, tra gli altri:
– nelle procedure di adozione e affidamento di minori (articolo 82 legge 184/83), muniti di copia del decreto di idoneità e/o ulteriore idonea documentazione;
– nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (articolo 10 legge 533/73);
– nei procedimenti nei quali l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (articolo 18 DPR 115/2002);
– nelle procedure di riparazione dell’errore giudiziario (articolo 176 Disp. Att. cpp).
Per quanto attiene all’esenzione dal bollo introdotta dalla legge di bilancio 2019 per le richieste delle A.S.D. S.S.D., si rammenta che tale beneficio di legge è riservato alle sole associazioni sportive regolarmente iscritte nel registro C.O.N.I. che diano prova dell’iscrizione fornendo la relativa documentazione. Quest’ultima permettere di avere l’esenzione del bollo pagando, con la relativa marca da bollo, solo i diritti di cancelleria.
Il Ministero della Giustizia ha chiarito che, alla luce della normativa sull’autocertificazione, alla domanda per il rilascio/rinnovo del passaporto non deve più essere allegato alcun certificato, ma solo una dichiarazione sostitutiva, soggetta poi a controllo da parte della P.A. ricevente. Pertanto la richiesta di un certificato in esenzione da bollo, motivata dalla necessità di recarsi all’estero per motivi di lavoro, non potrà essere accolta.
Il rilascio del certificato è infine soggetto alla sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel DPR 642/72, tabella allegato B (è il caso ad esempio di richieste di privati per prestare volontariato in una ONLUS).
Nell’ipotesi in cui si abbia diritto all’esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificazione, occorre in ogni caso produrre idonea documentazione (es. dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad un’attività della stessa).
Come previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal primo gennaio 2012 il certificato del Casellario, rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, fatta salva l’ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti delle norme sull’immigrazione. Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
I certificati del casellario giudiziale richiesti per uso candidatura elettorale avranno i seguenti costi: € 11,92 se richiesti con urgenza allo sportello; € 9,96 se richiesti in modalità online su appuntamento.
I costi sono ridotti della metà, sia per l’imposta di bollo che per i diritti, per i Comuni con una popolazione superiore 15.000 abitanti.

CASI PARTICOLARI
– Per i minorenni: la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale; la Procura presso il Tribunale rilascia unicamente il certificato del casellario giudiziale, mentre per il certificato dei carichi pendenti occorre rivolgersi alla Procura presso il Tribunale dei Minori in via della Scala, 79/81 a Firenze. Prima dei quattordici anni non si rilascia alcun certificato;
per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina;
la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato;
richiesta dall’estero: la domanda può essere presentata UNICAMENTE tramite un delegato che possa accedere allo sportello dell’ufficio.


MODULISTICA