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Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.
COS’E’
È una procedura semplificata, facoltativa, introdotta dal D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, che si applica a:
– separazioni personali;
– cessazione effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio;
– modifica condizioni divorzio;
– modifica condizioni di separazione;
– e, con la modifica, di cui dall’art. 1, comma 35, L. n. 206/2021, affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, alimenti, unioni civili e loro modifiche.
La negoziazione assistita facoltativa si articola in due atti essenziali:
– la convenzione
– l’accordo
La negoziazione è valida solo se ha forma scritta ed è effettuata in presenza di almeno un avvocato per parte.
La convenzione dovrà contenere:
– l’impegno a cooperare in buona fede e con lealtà;
– l’indicazione del termine per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore ad un mese né superiore a tre (prorogabile di ulteriori 30 giorni max su accordo delle parti;)
– l’indicazione dell’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;
– l’indicazione dei legali nominati;
– la firma delle parti autenticata dagli avvocati;
– l’impegno di tutte le parti al dovere della riservatezza.
La stessa convenzione potrà inoltre contenere:
– l’indicazione di modalità di scambio di documenti;
– l’indicazione dell’adozione di tutti i mezzi necessari alla risoluzione della controversia (previsione ausilio di eventuali consulenti, terzi neutrali quali psicologi, mediatori o commercialisti).
Il contenuto dell’accordo varia a seconda della presenza o meno di figli a carico.
In caso di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. 5 febbraio 1982, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, dovrà:
– dare atto del tentativo di conciliazione;
– informare della possibilità di esperire la mediazione familiare;
– essere sottoscritto dalle parti;
– contenere la dichiarazione degli avvocati che l’accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico (art. 5 l. 162/2014);
– contenere la sottoscrizione degli avvocati e l’autentica di firma delle parti.
In caso di presenza di figli, dovrà:
– dare atto del tentativo di conciliazione;
– informare della possibilità di esperire la mediazione familiare;
– informare dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con i rispettivi genitori;
– contenere le previsioni dell’affidamento e il collocamento dei figli e l’esplicita previsione dei tempi di frequentazione;
– determinare gli obblighi di mantenimento;
– essere sottoscritto dalle parti;
– contenere la dichiarazione degli avvocati che l’accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico (art. 5 l. 162/2014);
– contenere la firma e l’autentica degli avvocati;
– essere trasmesso con gli allegati al Pubblico Ministero entro 10 giorni dalla sottoscrizione.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
– accordo originale;
– convenzione;
– atto integrale o estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune presso cui è stato trascritto, ovviamente non per gli accordi per l’affidamento e mantenimento dei figli minori, nati fuori dal matrimonio;
– certificati anagrafici di residenza;
– stato di famiglia di entrambe le parti;
– dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio di entrambi (ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 76 d.p.r. 445/2000 unitamente a copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità);
– l’eventuale certificazione di autosufficienza economica dei figli maggiorenni, che può essere comprovata o con dichiarazione da parte dei figli maggiorenni (con copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità), ovvero producendo la dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno di questi ultimi, contratto di lavoro o ultime buste paga;
– l’eventuale certificazione sanitaria relativa a figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.
In caso di richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3 primo comma numero 2) lettera b della L. 1 dicembre 1970 n. 898 devono essere altresì prodotti:
– verbale e omologa se la separazione è stata consensuale (anche il ricorso congiunto, nel caso in cui nel verbale non siano indicate le condizioni della separazione);
– sentenza di separazione giudiziale, con attestazione del passaggio in giudicato;
– copia autentica dell’accordo di separazione a seguito della convenzione di negoziazione assistita e del provvedimento emesso dal Pubblico Ministero;
– copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato civile.
In caso di richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio è necessario allegare:
– verbale e omologa se la separazione è stata consensuale (anche il ricorso congiunto, nel caso in cui nel verbale non siano indicate le condizioni della separazione);
– oppure sentenza di separazione o di dichiarazione di cessazione degli effetti civili e/o di scioglimento del matrimonio con attestazione del passaggio in giudicato;
– ovvero copia autentica dell’accordo di negoziazione assistita di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio precedentemente conclusa e che si intende modificare, con relativo provvedimento emesso dal Pubblico Ministero.
Fintanto che non verrà strutturato il flusso telematico, previsto dall’art. 6, comma 2 bis del DL n. 132/2014, introdotto dall’art 9, I comma, lett.i) n. 3 D.lgs. n. 149/2022, come da circolare Ministeriale trasmessa con Prot. 2168/2023/U il 2.3.2023, il deposito degli atti è consentito solo cartaceo e personalmente da una delle parti. Qualora al deposito provveda una terza persona, occorre una delega scritta, con allegata copia di un documento del delegante.
Al deposito in Segreteria del provvedimento del Pubblico Ministero (autorizzazione o nulla osta), la Segreteria provvede a trasmettere l’avviso a mezzo pec a tutti gli Avvocati dell’accordo di negoziazione assistita.
TEMPISTICA:
Dal giorno dell’avviso della Segreteria, trasmesso a mezzo pec, decorre il termine di 10 giorni per il ritiro del fascicolo di parte (contenente l’accordo originale, gli allegati e le 2 copie conformi all’originale del provvedimento del Pm) e la trasmissione o il deposito dell’accordo e del provvedimento del Pm all’Ufficio di stato civile, ove il matrimonio è stato trascritto. L’inosservanza del termine dei dieci giorni è sanzionata amministrativamente con la pena pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Nessun termine, ovviamente, per quanto riguarda gli accordi per affidamento e per il mantenimento dei figli minori, nati fuori dal matrimonio.
Qualora il Pubblico Ministero ritenga che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, entro 5 giorni, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale, che fisserà, entro i successivi trenta, la comparizione delle parti.
COSTI:
Il servizio non ha costi.
Per la certificazione di deposito sulla copia dell’accordo è necessaria una marca da bollo di 3,92 euro (salvo eventuali aggiornamenti a mezzo D.M.)