Cooperazione giudiziaria internazionale

L’ufficio per la cooperazione giudiziaria internazionale si occupa della ricezione e iscrizione informatica delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale (rogatorie e ordini europei d’indagine) provenienti dall’estero CONTATTI E UFFICI

– Il ventennale di Eurojust – 

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Le schede del Desk italiano di Eurojust

Responsabile e coordinatore del servizio: Dr. Filippo Spiezia, Procuratore della Repubblica (corrispondente nazionale di Eurojust per questo Ufficio, responsabile della costituzione di Squadre investigative comuni e del coordinamento con organismi internazionali, quali Eurojust ed Europol, e con le autorità straniere).

Attività svolte: L’ufficio per la cooperazione giudiziaria internazionale si occupa della ricezione e iscrizione informatica delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale (rogatorie e ordini europei d’indagine) provenienti dall’estero, coadiuvando i magistrati titolari nello svolgimento dei relativi adempimenti. Si occupa altresì dell’iscrizione informatica delle richieste attive di assistenza giudiziaria internazionale, emesse dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nei confronti di autorità giudiziarie estere.

L’ufficio cura la procedura relativa all’emissione dei Mandati di arresto europeo (MAE), in vista dell’arresto e della consegna da parte di altro Stato membro di persone condannate con sentenza divenuta definitiva. Cura altresì le procedure dirette al reciproco riconoscimento delle sentenze in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

L’ufficio si occupa parimenti delle procedure di applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea. A tal fine, l’ufficio riceve le istanze dei detenuti di trasferimento – in esecuzione pena – verso il loro paese d’origine, e nei casi in cui l’espiazione della pena nel paese d’origine favorisca il reinserimento sociale della persona condannata nello Stato di cittadinanza dove essa abitualmente vive, cura l’emissione del Certificato previsto dalla relativa decisione quadro europea, curandone i successivi adempimenti.

In ambito internazionale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze aderisce a vari progetti di cooperazione giudiziaria, tra i quali il progetto del Ministero della Giustizia-Dip. Amministrazione giudiziaria denominato “COUNTERING ETHNIC MAFIA IN THE PHYGITAL ENVIRONMENTS -PHYGITAL OC.” con particolare riguardo al progetto DIGITAL RIGHTS che verte sul rapporto fra indagini e tecnologie.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 di Strasburgo;
Convenzione n. 2000/C197/01 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 29.5.2000;
Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3.4.2014 relativa all’Ordine europeo d’indagine, attuata in Italia con decreto legislativo 21.6.2017 n. 108;
Decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio europeo del 27.11.2008 relativa al principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, attuata in Italia con decreto legislativo 15.2.2016 n. 38;
Decisione quadro 202/584/GAI del Consiglio europeo relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, attuta in Italia con legge n. 69 del 22 aprile 2005, come modificata dal decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021;
Decisione Quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, recepita in Italia con decreto legislativo 7 settembre 2010 n.161, e Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, modificativa della decisione quadro 2008/909/GAI, finalizzata a rafforzare i diritti processuali delle persone ed a promuovere l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo, attuata quest’ultima con decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31.